Ogni due anni (anno dispari) il sindaco invita con pubblico manifesto i cittadini che sono in possesso dei requisiti a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Entro il 31 agosto, una commissione composta dal sindaco e da due consiglieri comunali provvede poi alla formazione degli elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune, che hanno fatto domanda d’esservi iscritti ed iscrivendo d’ufficio coloro che non abbiano fatto domanda d’iscrizione, in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:
l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni per la parte che li riguarda e affissi all’albo pretorio.
Ogni cittadino di maggiore età può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono dal Sindaco restituiti al Tribunale con la relazione di affissione unitamente ai reclami pervenuti. Il Presidente del Tribunale rivede gli elenchi anche alla luce degli eventuali reclami e formeranno gli albi definitivi che saranno poi pubblicati all’albo pretorio del Comune per la parte relativa che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
I Giudici Popolari sono estratti a sorte in pubblica udienza dall'albo approvato dal Presidente del Tribunale, sulla base di elenchi formati dai Comuni e dalle commissioni Circondariali.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.