Ciò che prima veniva rilasciato, mediante certificati, dalla Pubblica Amministrazione.
L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita o morte
- obblighi militari
- iscrizioni in albi o elenchi pubblici
- titoli di studio, esami sostenuti
- qualifiche professionali
- professione esercitata
- appartenenza ad ordini professionali
- stato di disoccupazione
- condizione di pensionato o studente
- titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative
- condizioni di erede, proprietario, conduttore
- possesso e numero del codice fiscale
- possesso e numero della partita IVA
- dati dell'anagrafe tributaria
- iscrizioni ad associazioni di categoria, enti e servizi privati
- qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore e curatore
- non aver riportato condanne penali
- situazione reddituale o economica
- assolvimento obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.
Inoltre l'amministrazione non può in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione.
E' possibile inviare l'autocertificazione per posta, fax e via telematica e di farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche da altri.
Le autocertificazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificabile dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
La pubblica amministrazione deve accettare l'autocertificazione. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Nel rapporto tra privati il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione del privato che richiede il certificato o documento.