Descrizione
IL SINDACO
Rende noto che l’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46;
Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
I suddetti elettori dovranno far pervenire una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicando il completo indirizzo, un numero telefonico e allegare:
Tale certificato potra’ attestare l’eventuale necessità dell’accompagnatore per l’esercizio del voto; I dati personali, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR UE/2016/679 e da ogni normativa di riferimento applicabile;
Tale dichiarazione, intestata al Sindaco del Comune di Carinaro, dovrà pervenire tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione e quindi dal 14 Ottobre al 3 Novembre p.v. e potrà essere trasmessa via pec all’indirizzo protocoollo.carinaro@asmepec.it oppure consegnata a mano c/o il protocollo dell’ente sito in piazza Municipio, 1 Carinaro dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedi e giovedi anche dalle 16:00 alle 18:00.
Rende noto che l’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46;
Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
I suddetti elettori dovranno far pervenire una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicando il completo indirizzo, un numero telefonico e allegare:
- la copia della tessera elettorale,
- la copia di un valido documento di riconoscimento
- la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione, la quale dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa attestante la sussistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato potra’ attestare l’eventuale necessità dell’accompagnatore per l’esercizio del voto; I dati personali, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR UE/2016/679 e da ogni normativa di riferimento applicabile;
Tale dichiarazione, intestata al Sindaco del Comune di Carinaro, dovrà pervenire tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione e quindi dal 14 Ottobre al 3 Novembre p.v. e potrà essere trasmessa via pec all’indirizzo protocoollo.carinaro@asmepec.it oppure consegnata a mano c/o il protocollo dell’ente sito in piazza Municipio, 1 Carinaro dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedi e giovedi anche dalle 16:00 alle 18:00.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/10/2025 09:35:14