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Modalità di ricorso
Eventuale ricorso ex art. 22 legge n° 689/81, solo per le violazioni al Codice della Strada , dovrà essere proposto al Giudice di Pace del luogo della Commessa violazione, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
Ci sono inoltre casi in cui è possibile chiedere l'annullamento della Cartella di pagamento direttamente all'Ente Creditore:
- Veicolo venduto in data antecedente all'accertamento della violazione;
- Contribuente deceduto;
- Veicolo compendio di furto;
- Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 gg. dalla contestazione o notifica);
- Prescrizione (Cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale) che deve essere sempre comunicata dal contribuente per l'annullamento (a mezzo di istanza) in quanto non è rilevabile d'Ufficio.
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