Soggetto passivo
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente,
per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso,
ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, la sua esatta ubicazione
nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento
che il cedente deve richiedere al cessionario.
Pratiche da assolvere
Comunicazione da effettuarsi da chiunque (persona fisica o giuridica,
pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese,
l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza
(Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Comando di Polizia Municipale ).
L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui
(proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale),
li cede ad altri.
La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo),
mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale
conoscenza personale.
Scadenze
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei
termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire
entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo
soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati,
in costruzione.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella
cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo disponibile on-line o presso i nostri uffici
(scarica il modulo) .
A CHI DA' OSPITALITA' O AFFITTA IMMOBILI A CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
(Comunicazioni obbligatorie previste dalle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 147 come riscritto dall'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 come modificato dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.)
"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta."
A Carinaro, l'autorità di locale di pubblica sicurezza è il Sindaco. Le comunicazioni in questione vengono gestite dall'Ufficio Segreteria.
La comunicazione deve essere presentata presso il Municipio, oppure inviata mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per il termine di 48 ore, vale la data di ricevuta dell'Ufficio Postale).
La comunicazione è dovuta anche per i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea.
"Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente norma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro."
La comunicazione qui trattata, relativa ai cittadini stranieri o apolidi, può sostituire quella dovuta per tutti i soggetti, relativa alla cessione di fabbricati (c.d. denuncia antiterrorismo) prevista dalla legge 191/1978.
N.B. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.