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Area Finanziaria - Tributi

TA.R.S.U.- Tassa Rifiuti Solidi Urbani


Soggetto passivo

Normativa di riferimento - Art. 63, comma 1 D. Lgs. 507/1993

Tutti i possessori e detentori di locali e aree scoperte per abitazione o per l'esercizio di attivita' nel territorio comunale.

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Dichiarazione

Normativa di riferimento - Art. 70, comma 1 D. Lgs. 507/1993

Dalla data di inizio dell'occupazione e detenzione, i soggetti tenuti al pagamento della tassa, dovranno presentare la relativa denuncia redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso.

Il modulo dev'essere debitamente compilato in ogni sua parte.

Importante ricordare:

  • Che e' cura del contribuente effettuare dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali.

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Calcolo

Normativa di riferimento - Art. 65, comma 2 D. Lgs. 507/1993

L'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unita' immobiliari di proprieta' privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.), non puo' essere inferiore all'80% della superficie catastale.
L'importo totale da versare e' ottenuto moltiplicando la superficie (espressa in metri quadrati), iscritta a ruolo, per la tariffa a mq. prevista per l'anno oggetto di tassazione.
Le modalita' di calcolo per determinare la superficie catastale sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138. Al riguardo si veda anche la Circolare dell'Agenzia del Territorio del 7/12/2005 n. 13.

Il risultato cosi' ottenuto va incrementato delle addizionali comunali e addizionale provinciale (addizionale erariale 5%, addizionale ex ECA 5% e addizionale provinciale 5% per un totale del 15%).

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Pagamento

Agente di riscossione: Conc. Caserta - Comm. Gov. - EquItalia Polis SPA.
La Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani viene riscossa tramite avviso di pagamento (colore azzurro consegnati nelle buche lettere) o tramite cartella (recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o notifica da parte del messo notificatore).

Se la riscossione avviene tramite avviso il pagamento dell'intero importo deve avvenire di norma entro la scadenza della prima rata o delle rate successive per la parte rimanente. Il mancato ricevimento del documento non genera l'applicazione degli interessi di mora ed il tributo potra' essere regolarizzato dopo la notifica della cartella.

Qualora l'avviso sia recapitato oltre il termine di scadenza della 1^ rata, il pagamento potra' essere effettuato anche successivamente senza alcuna maggiorazione.

Se la riscossione avviene tramite cartella sulle rate scadute e non pagate vengono applicati gli interessi come indicato nella sezione "Istruzioni per il pagamento" allegata alla cartella stessa.

 

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Tariffe - anno 2012

Adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2012
Locali ed aree ad uso abitativo Euro 2,26 per mq;
Uffici, studi professionali, ecc. Euro 11,92 per mq;
Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari EURO 9,38 per mq;
Caffe', bar, gelateria, pasticceria, ecc. EURO 9,38 per mq
Case di riposo, collegi, convitti. EURO 3,28 per mq
Studi professionali, banche e agenzie assicurative EURO 11,92 per mq
Industrie, laboratori e botteghe artigiane EURO 8,25 per mq
Sale teatrali, palestre e sale giochi EURO 5,99 per mq
Complessi commerciali all'ingrosso EURO 9,38 per mq
Magazzini e depositi EURO 8,25 per mq
Circoli politici e sportivi EURO 3,28 per mq
Scuole, musei, biblioteche, ecc. EURO 5,99 per mq
Pertinenze EURO 0,57 per mq

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Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Riduzioni

Normativa di riferimento - Art. 66, commi 3 e 4 del D. Lgs. 507/1993

Tariffa ridotta di 1/3 nei seguenti casi:
  1. Abitazioni con unico occupante.
  2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.
  3. I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'.
  4. Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale.
  5. Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
Agevolazioni

Normativa di riferimento - Art. 67, comma 1 del D. Lgs. 507/1993)

Tariffa ridotta del 25% nei seguenti casi:
  1. per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi al 100% non ricoverati in istituti;
  2. di riduzione della tassa per le scuole pubbliche in considerazione al fatto che i bilanci delle suddette scuole non hanno capacita' finanziaria per assolvere al pagamento della tassa cose' come riportata all'art.13 del Regolamento comunale TARSU;
  3. per le abitazioni di superficie non inferiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di eta' superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in eta' superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale minima dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unita' immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
Esenzioni

Normativa di riferimento - Art. 67, comma 1 del D. Lgs. 507/1993)

  1. i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  2. i locali e le aree adibiti a servizi per le quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di finanziamento;
  3. i locali occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, assistite in modo permanente dal Comune o dall'ASL, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza.
Accesso alle agevolazioni

L'esenzione o la riduzione e' concessa, su domanda dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

 

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Modulistica:
- modello di dichiarazione abitazione clicca qui
- modello di dichiarazione diversa da abitazione clicca qui
- modello richiesta agevolazioni/riduzioni clicca qui

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Regolamenti e normative

- Il Regolamento comunale T.A.R.S.U.
- Decreto Legislativo n.507/1993
- Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138
- Circolare dell'Agenzia del Territorio del 7/12/2005 n. 13.

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Informazioni:

Ufficio Tributi - S.ra Elena Barbato - Tel 0815029209 fax 0815028546
e-mail: elena.barbato@comune.carinaro.ce.it

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