Soggetto passivo
L'imposta e' dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che possiedono:
- fabbricati (immobili),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli
a titolo di:
- proprieta';
- usufrutto;
- diritto reale d'uso, di abitazione (*), di enfiteusi, di superficie;
- locazione finanziaria (locatario);
- concessione di immobili demaniali (concessionario).
(*) Si precisa che e' un diritto reale di abitazione quello spettante:
- al coniuge superstite (art. 540 codice civile) sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze;
- al socio della cooperativa edilizia a proprieta' divisa sull'alloggio assegnato;
In caso di contitolarita' dei diritti sull'immobile, ogni titolare e' obbligato a versare l'imposta per la parte che corrisponde alla propria quota.
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Come si determina l'imposta
L'imposta dovuta per l'anno 2010 e' determinata applicando al valore degli immobili (fabbricati, area fabbricabile o terreni agricoli) l'aliquota stabilita dal Comune di Carinaro.
L'Imposta si paga in base ai mesi di possesso dell'immobile. Il mese nel quale il possesso e' stato solo in parte, si calcola per intero solo se il possesso si e' prolungato per piu' di 15 giorni.
L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro, per difetto se l'importo presenta decimali fino a 49 centesimi e per eccesso se l'importo presenta decimali superiori a 49 centesimi.
L'imposta non e' dovuta se l'importo e' inferiore a euro 12,00.
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Novita'- Abolizione dell'ICI sull'abitazione principale
Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28/5/2008 prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, l'abolizione dell'I.C.I. sull'abitazione principale.
Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si intende l'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica; e' fatta salva la possibilita' di provare che sussiste la dimora abituale anche in assenza della residenza anagrafica.
In base al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono equiparate all'abitazione principale:
- quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (genitori e figli).
La soppressione dell'imposta e' immediatamente operativa: i beneficiari, quindi, non dovranno pagare l'ICI in scadenza il prossimo 16 giugno.
L'abolizione dell'imposta riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garages, cantine, soffitte).
L'esenzione, inoltre, si applica anche alle abitazioni assimilate a quella principale dai Regolamenti comunali vigenti alla data del 29/5/2008.
Continuano a pagare l'I.C.I. gli immobili delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 - commi 2 e 3 - D.Lgs 504/1992
L'aliquota per questa tipologia di immobili, e' stata fissata, per il 2010, al 4,5 per mille
AVVERTENZA - Questa ulteriore detrazione stabilita dalla Legge finanziaria 2008 puo' essere utilizzata con effetto dall'acconto d'imposta 2008.
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Aliquote
Le aliquote ICI per l'anno 2010 sono state fissate con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12 maggio 2010 nel modo seguente:
- Abitazione principale 4,50 per mille
- Fabbricati rientranti nel gruppo "D" 6,50 per mille
- Rimanenti immobili 6,50 per mille
Aliquote anni precedenti:
2006 -
2007 -
2008 -
2009
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Modalita' di versamento
L'imposta dovuta deve essere versata, utilizzando gli appositi bollettini, sul c.c.p. n.88611215 intestato a EQUITALIAPOLIS SPA CARINARO-CE-ICI o, in alternativa, utilizzando il Modello F24.
L'imposta deve essere versata in due rate:
- la prima, da pagare entro il 16 giugno 2010, e' pari al 50% dell'imposta dovuta e si calcola in base all'aliquota ed alle detrazioni dell'anno precedente.
- la seconda, da pagare a saldo tra il 1^ ed il 16 dicembre 2010, si calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo quanto versato in acconto.
E' possibile pagare l'ICI anche in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, applicando, in questo caso, le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
ARROTONDAMENTI - Il comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali, e, quindi, anche dell'ICI, deve essere arrotondato all'euro. L'arrotondamento avviene per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Dichiarazioni
Per le variazioni intervenute nel 2008 non vi e' piu' l'obbligo di presentazione della dichiarazione per quegli atti gia' presentati presso i notai o altre pubbliche amministrazioni (ad es. contratti di comprevendita). Resta l'obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi e'diritto ad usufruire di una detrazione o riduzione di imposta.
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Regolamenti e normative
- Regolamento comunale I.C.I.
- Decreto Legislativo n.504/1992
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Modulistica
- Modello di dichiarazione (Decreto 12/5/2009 - Modello e Istruzioni)
- Ulteriore detrazione per abitazione principale (quesiti)
- dichiarazione per uso gratuito immobile
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Informazioni:
Ufficio Tributi - S.ra Elena Barbato - Tel 0815029209 fax 0815028546 e-mail: elena.barbato@comune.carinaro.ce.it
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